Riscaldamento:
istruzioni per l'uso
La
legge n. 10 del 9.1.91 ed i successivi decreti di attuazione, in particolare
il D.P.R. 412 del 26.8.93, hanno modificato la normativa riguardante
la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli
impianti di riscaldamento, sia centralizzati che autonomi, con l’obiettivo
di contenere i consumi di energia, aumentare la sicurezza e limitare
inquinanti nell’atmosfera. Molte sono le novità per il cittadino:
Temperatura
massima degli ambienti: durante la stagione di riscaldamento,
la temperatura media degli ambienti interni non deve superare i 20°
C (con una tolleranza di 2°C).
Periodo di accensione e durata massima giornaliera del riscaldamento:
dipendono dalla zona climatica, cioè dai "Gradi giorno" della località
e sono così stabiliti:
|
Zona
climatica
|
Gradi
giorno
|
Periodo
di riscaldamento
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Numero
di ore max/giornaliero
|
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A
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inf.
a 600
|
1.12-15.3
|
6
|
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B
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601-900
|
1.12-31.3
|
8
|
|
C
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901-1400
|
15.11.31.3
|
10
|
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D
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1401-2100
|
1.11-15.4
|
12
|
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E
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2101-3000
|
15.10-15.4
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14
|
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F
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sup.
a 3000
|
nessuna
limitazione
|
nessuna
limitazione
|
Per
sapere in quale zona climatica è situata la località che interessa,
basterà rivolgersi agli Uffici Comunali. In caso di condizioni atmosferiche
eccezionalmente avverse, la Legge prevede che si possa accendere il
riscaldamento al di fuori dei periodi fissati per non oltre metà delle
ore massime giornaliere consentite. L’orario di riscaldamento può
essere frazionato in due o più periodi ma l’impianto dave essere spento,
di notte, tra le 23 e le 5. In alcuni casi è però possibile mantenerlo
acceso; per esempio nel caso di impianti con buona efficienza e dotati
di programmatore in grado di regolare la temperatura almeno su due
livelli (20° C di giorno e 16° C di notte).
Responsabilità dell’impianto: nel caso di impianti autonomi, la
responsabilità civile e penale dell’impianto è di chi occupa l’alloggio
a qualsiasi titolo (proprietario, affittuario, usufruttuario ecc.).
Per gli impianti condominiali la responsabilità è dell’Amministratore.
In ogni caso il responsabile deve assicurare il rispetto delle norme
relative alla sicurezza, al contenimento dei consumi energetici, alla
salvaguardia ambientale.
Compiti
del responsabile dell’impianto: il responsabile dell’impianto deve
condurre l’impianto e organizzare tutte le operazioni di manutenzione
ordinaria e straordinaria nel rispetto delle normative vigenti. Egli
deve, tra l’altro :
-
compilare e conservare il "libretto di centrale" (per gli
impianti di potenza superiore ai 35 kW) o il "libretto di impianto"
(per quelli di potenza inferiore);
- esporre,
nel caso di impianto termico centralizzato, una tabella con l’indicazione
del periodo annuale di esercizio dell’impianto, dell’orario giornaliero
di attivazione prescelto,delle generalità e domicilio del responsabile
dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto;
- disporre
gli interventi di manutenzione, almeno una volta all’anno;
- disporre
verifiche strumentali delle prestazioni della caldaia (ogni due
anni per impianti con potenza inferiore a 35 kW, una volta all’anno
per potenze tra 35 e 350 kW, due volte l’anno per potenze superiori).
Libretto
di centrale o di impianto: oltre ai dati del proprietario, dell’installatore,
del responsabile della manutenzione, il libretto contiene: - la descrizione
dei principali componenti dell’impianto (bruciatore, scarico fumi, regolatore,
sistemi di aereazione ecc.); - una tabella nella quale annotare gli
interventi di manutenzione (effettuati almeno una volta all’anno); -
una tabella con i dati delle misurazioni e delle verifiche sull’impianto.
Modalità
di delega delle responsabilità: il proprietario, l’occupante o l’Amministratore
possono delegare le loro responsabilità ed un "terzo responsabile"
che possieda i requisiti di abilitazione della Legge 46 del 1990. Naturalmente
nel caso di impianti autonomi l’occupante dell’alloggio rimane, in ogni
caso, responsabile nel rispetto delle norme relative alle temperature
interne dell’alloggio e dei periodi di accensione dell’impianto. Se
si decide di mantenere in proprio la responsabilità dell’impianto si
possono ugualmente affidare le operazioni di conduzione e di manutenzione
ad altri, ma si deve in ogni caso firmare e compilare il libretto di
centrale o di impianto approvando in tal modo l’operato della ditta
alla quale ci si è affidati. Le operazioni di manutenzione straordinaria,
devono obbligatoriamente essere affidate ad una ditta artigiana o impresa
abilitata ai sensi della Legge 46 del 1990. E’ opportuno che con la
ditta si firmi un accordo contrattuale nel quale venga specificata l’assunzione
di responsabilità, da parte della ditta, per le operazioni di manutenzione
straordinaria. In questo modo ci si cautela in caso di incidenti e ci
si potrà rivalere in caso di sanzioni amministrative. Nel caso di impianto
termico con potenza superiore ai 232 kW, il responsabile deve avere
il patentino per la conduzione dell’impianto o affidare la conduzione
a persona in possesso di patentino (Legge n. 615 del 1966).
Accertamento
dei requisiti dellabilitazione ai sensi della Legge 46 del 1990:
è sufficiente chiedere di vedere la copia dell’abilitazione e controllare
che sia stata rilasciata per la categoria di lavori che interessa, in
questo caso per impianti termo idraulici o di riscaldamento. Nel dubbio
si possono chiedere informazioni agli Albi delle Imprese Artigiane o
delle Camere di Commercio.
Verifiche
da parte dei Comuni o delle Provincie: i Comuni (con più di 40.000
abitanti) o le Provincie (per i Comuni più piccoli) hanno l’obbligo
di effettuare almeno ogni due anni i controlli sul rispetto della Legge,
con spese a carico dell’utente. Per i primi anni essi potranno non effettuare
tutti i controlli ma solo alcuni, a campione. In questo caso a tutti
verrà richiesta una "autocertificazione", a firma del responsabile dell’impianto,
sul rispetto delle norme del DPR 412. Per questi controlli i Comuni
e le Provincie possono incaricare ditte esterne.
Adeguamento
degli impianti: vanno subito effettuati quei lavori indispensabili
ad adeguare gli impianti alle norme di sicurezza (scarico dei fumi,
prese di aereazione , ecc.). I controlli periodici del rendimento di
combustione accerteranno poi se la caldaia rispetta i limiti di efficienza
imposti dalla Legge. Se con opportuni interventi di manutenzione non
sarà possibile raggiungere i valori stabiliti, la caldaia andrà sostituita.
Sanzioni: da 1 a 5 milioni per il responsabile dell’impianto
(e quindi l’occupante dell’alloggio oppure il terzo responsabile espressamente
delegato).