Impianti
di riscaldamento centralizzato
Si
forniscono alcune indicazioni riguardanti la corretta applicazione delle
nuove disposizioni sull’esercizio e manutenzione degli impianti di
riscaldamento con potenza non superiore a 35 kW (circa 30.000 kcal/h).
Il responsabile dell’impianto termico deve:
- predisporre
il libretto di centrale;
-
disporre gli interventi di manutenzione ordinaria almeno una volta
l’anno;
-
disporre, almeno una volta all’ anno, una verifica del rendimento
di combustione (per impianti con potenza >350 effettuare un ulteriore
controllo a metà del periodo di riscaldamento);
- rispettare
i limiti di esercizio dell’impianto di riscaldamento, cioè il periodo
e la durata giornaliera di accensione che sono stabiliti, dal decreto
stesso, in funzione della zona climatica del Comune;
- condurre
l’impianto in modo da non superare la temperatura media ambiente
di 20° C (con due gradi di tolleranza).
Inoltre
se l’impianto è al servizio di un condominio l’amministratore deve esporre
una tabella contenente:
- l’indicazione
del periodo annuale di esercizio dell’impianto termico e
l’orario di attivazione giornaliero;
- le
generalità e il domicilio del responsabile dell’esercizio e della
manutenzione dell’impianto termico.
La principale novità riguarda proprio l’esatta individuazione del responsabile
dell’impianto: il responsabile è l’occupante, a qualsiasi titolo, dell’alloggio
.Nel caso di edifici dotati di impianto termico centralizzato è l'amministratore
del condominio . In ogni caso le responsabilità possono essere mantenute
o delegate.
Nel caso in cui l’Amministratore rimanga unico responsabile dell’impianto
deve firmare e compilare il libretto di centrale, anche se deve far
effettuare le operazioni di manutenzione ordinaria, straordinaria e
le verifiche a terzi. L’unico obbligo dell’ Amministratore è di affidare
la manutenzione straordinaria a ditta artigiana o non abilitata ai sensi
della L. n. 46/90. Sarà opportuno formalizzare il rapporto con tale
ditta attraverso un contratto nel quale tra l’altro, sia chiaramente
specificata l’assunzione di responsabilità per la manutenzione da parte
della ditta stessa.
E’ bene ricordare che l’Amministratore che mantiene la responsabilità
del proprio impianto può andare incontro a sanzioni per inadempienze
relative alle norme sul contenimento dei consumi energetici, sulla sicurezza
e sulla salvaguardia ambientale (solo per inadempienze relative al contenimento
dei consumi energetici le sanzioni variano da 1 a 5 milioni).
Nel
caso in cui l’occupante o l’Amministratore deleghi le proprie responsabilità
ad un terzo responsabile, deve accertarsi che questi possieda l’abilitazione
ai sensi della L. 46/90 (in caso, rivolgersi alle Camere di Commercio
o agli Albi delle Imprese Artigiane per informazioni). Sarà opportuno
formalizzare il rapporto attraverso un contratto nel quale, tra l’altro,
sia chiaramente specificata la nomina a terzo responsabile dell’impianto).
Il terzo responsabile, assumendosi tutti gli obblighi previsti per l’Amministratore,
deve organizzarsi in modo tale da svolgere tutte le funzioni connesse
con la manutenzione e le verifiche del rendimento dell’impianto in prima
persona o con personale espressamente incaricato.
Ricordiamo
infine, che i Comuni (se hanno più di 40.000 abitanti) o le Provincie
(nei Comuni più piccoli) hanno l’obbligo di effettuare, almeno ogni
due anni, i controlli sul rispetto della Legge, con spese a carico dell’utente.
E’ probabile però che gli Enti Locali, almeno per i primi anni, si avvarranno
della facoltà, prevista dal regolamento, di adottare l’autocertificazione
a firma dell’occupante o dell’ Amministratore o del terzo responsabile
sul rispetto delle norme del DPR n° 412/93. In tal caso gli Enti Locali
lo comunicheranno alla popolazione con i termini e le modalità degli
adempimenti.