La
principale novità contenuta nel decreto, che è entrato in vigore il
1° agosto 1994, riguarda proprio l’esatta individuazione del responsabile
dell’impianto: il responsabile è l’occupante, a qualsiasi titolo,
dell’alloggio sia esso il proprietario o il locatore o l’usufruttuario
ecc.. Egli può rimanere unico responsabile o delegare tale responsabilità
a terzi ("terzo responsabile").
Nel caso in cui il proprietario (o l’occupante) rimanga unico responsabile
dell’impianto deve firmare e compilare il libretto di impianto, anche
se deve far effettuare le operazioni di manutenzione ordinaria, straordinaria
e le verifiche a terzi. L’unico obbligo è di affidare la manutenzione
straordinaria a ditta artigiana o impresa abilitata ai sensi della
L. n. 46/90. Sarà opportuno formalizzare il rapporto con tale ditta
attraverso un contratto nel quale tra l’altro, sia chiaramente specificata
l’assunzione di responsabilità per la manutenzione da parte della
ditta stessa. E’ bene ricordare che il proprietario (o l’occupante)
che mantiene la responsabilità del proprio impianto può andare incontro
a sanzioni per inadempienze relative alle norme sul contenimento dei
consumi energetici, sulla sicurezza e sulla salvaguardia ambientale
(solo per inadempienze relative al contenimento dei consumi energetici
le sanzioni variano da 1 a 5 milioni).
Nel
caso in cui il proprietario (o l’occupante) deleghi le proprie responsabilità
ad un terzo responsabile, deve accertarsi che questi possieda l’abilitazione
ai sensi della L. 46/90. Sarà opportuno formalizzare il rapporto attraverso
un contratto nel quale, tra l’altro, sia chiaramente specificata la
nomina a terzo responsabile dell’impianto. Il terzo responsabile,
assumendosi tutti gli obblighi previsti per il proprietario, deve
organizzarsi in modo tale da svolgere tutte le funzioni connesse con
la manutenzione e le verifiche del rendimento dell’impianto in prima
persona o con personale espressamente incaricato. In ogni caso il
rispetto delle temperature e del periodo di accensione dell’impianto
restano di responsabilità del proprietario (o dell’occupante).
Ricordiamo
infine, che i Comuni (se hanno più di 40.000 abitanti) o le Provincie
(nei Comuni più piccoli) hanno l’obbligo di effettuare, almeno ogni
due anni, i controlli sul rispetto della Legge, con spese a carico
dell’utente. E’ probabile però che gli Enti Locali, almeno per i primi
anni, si avvarranno della facoltà, prevista dal regolamento, di adottare
l’autocertificazione a firma del proprietario o del terzo responsabile
sul rispetto delle norme del DPR n° 412/93. In tal caso gli Enti Locali
lo comunicheranno alla popolazione con i termini e le modalità degli
adempimenti.